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Sez. 2, Sentenza n. 8529 del 27/09/1996 (Rv. 499796 - 01)

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - AMMISSIONE DELLA PROVA - IN GENERE | Mancata ammissione - Denunziabilità in cassazione - Condizioni.
Stato
decisa il 1996-09-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/499796-01

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - AMMISSIONE DELLA PROVA - IN GENERE

La mancata ammissione di un mezzo di prova è denunziabile in Cassazione sotto il profilo del vizio di motivazione solo se i fatti dedotti costituiscano punto decisivo della controversia ed il ricorrente deduca specificamente nel ricorso le circostanze che formavano oggetto di prova ed il nesso di causalità fra l'asserita omissione e la decisione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)