Sez. U, Sentenza n. 9479 del 26/09/1997 (Rv. 508313 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - ORDINANZA DI PAGAMENTO DI SOMME - SOMME A TITOLO PROVVISORIO | Revocabilità e non decisorietà dei provvedimenti - Conseguenza - Appello - Inammissibilità - Eventuale pronunzia implicita o esplicita sulla giurisdizione - Incidenza sul carattere di non decisorietà - Esclusione - Regime dell'impugnabilità - Ininfluenza.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - ORDINANZA DI PAGAMENTO DI SOMME - SOMME A TITOLO PROVVISORIO
L'ordinanza di pagamento delle somme non contestate emessa dal giudice del lavoro ai sensi del primo comma dell'art. 423 cod. proc. civ. (come pure l'ordinanza di pagamento per la somma nei cui limiti ritenga accertato il corrispondente diritto, emessa dallo stesso giudice, a norma del comma successivo) non è suscettibile di appello, trattandosi in entrambi i casi di un provvedimento a cognizione sommaria, privo di decisorietà (e quindi non assimilabile alla sentenza di condanna generica), non preclusivo del riesame delle questioni in esso affrontate, e revocabile con la sentenza che definisce il giudizio, non rilevando ai fini della impugnabilità che esso contenga una implicita o esplicità pronunzia sulla giurisdizione del giudice adito, atteso che tale pronunzia non comporta l'attribuzione di carattere di decisorietà al provvedimento che eventualmente la contenga.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 423 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)