Sez. U, Sentenza n. 2321 del 12/04/1980 (Rv. 406008 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - ORDINANZA DI PAGAMENTO DI SOMME - SOMME A TITOLO PROVVISORIO - SOMME NON CONTESTATE - CARATTERE DECISORIO DELL'ORDINANZA - ESCLUSIONE - RIESAME DELLE QUESTIONI CON ESSA AFFRONTATE - AMMISSIBILITA - REVOCABILITA DELLA STESSA - SUSSISTENZA - VIZI AFFERENTI DETTO PROVVEDIMENTO - DEDUZIONE IN PROSIEGUO DI CAUSA OVVERO IN SEDE DI IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA O IN SEDE DI REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE - AMMISSIBILITA - IMPUGNAZIONE DIRETTA DELL'ORDINANZA - ESCLUSIONE - LIMITI.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - ORDINANZA DI PAGAMENTO DI SOMME - SOMME A TITOLO PROVVISORIO - SOMME NON CONTESTATE - CARATTERE DECISORIO DELL'ORDINANZA - ESCLUSIONE - RIESAME DELLE QUESTIONI CON ESSA AFFRONTATE - AMMISSIBILITA - REVOCABILITA DELLA STESSA - SUSSISTENZA - VIZI AFFERENTI DETTO PROVVEDIMENTO - DEDUZIONE IN PROSIEGUO DI CAUSA OVVERO IN SEDE DI IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA O IN SEDE DI REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE - AMMISSIBILITA - IMPUGNAZIONE DIRETTA DELL'ORDINANZA - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Qualora il giudice del lavoro, nell'Esercizio delle facolta conferitegli dall'art 423 primo e secondo comma cod proc civ, senza eccedere dai limiti della tutela interdittale, e senza esaurire in tutto od in parte la controversia, disponga il pagamento di un debito per la somma non contestata, ovvero per la somma nei cui limiti ritenga accertato il corrispondente diritto, il relativo provvedimento, a cognizione sommaria e con finalita cautelari, e privo di decisorieta, non preclude il riesame delle questioni con esso affrontate, ed e revocabile, da parte dello stesso giudice, con la sentenza che definisce la causa. Pertanto, i vizi afferenti tale provvedimento, ivi compresi quelli derivanti dalla Mancanza dei presupposti sostanziali o processuali, quale il preteso difetto temporaneo di giurisdizione per effetto della sospensione del processo a seguito di ricorso per regolamento di giurisdizione, possono essere fatti valere in prosieguo di causa per conseguire detta revoca, ovvero in Sede d'impugnazione della sentenza che decide la causa, ovvero in Sede di regolamento preventivo di giurisdizione, consentito proprio dal carattere non decisorio del provvedimento stesso, ma non anche mediante una sua impugnazione diretta, salvo che con tale provvedimento il giudice, eccedendo dai limiti della tutela interdittale, abbia esaurito, anche in parte, il potere definitorio del merito. (V 712/78, mass n 390054; (V 4000/76, mass n 382665; (V 1494/76, mass n 380234).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 48 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 367 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 423 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)