Sez. L, Sentenza n. 3269 del 11/07/1989 (Rv. 463344 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE - SOMME CORRISPOSTE IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO - DOMANDA DI RESTITUZIONE - PROPOSIZIONE CON L'ATTO DI APPELLO - AMMISSIBILITÀ.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE - SOMME CORRISPOSTE IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO - DOMANDA DI RESTITUZIONE - PROPOSIZIONE CON L'ATTO DI APPELLO - AMMISSIBILITÀ.*
La restituzione delle somme corrisposte in forza della sentenza di primo grado, provvisoriamente esecutiva, può essere chiesta dall'appellante, per il caso di accoglimento del gravame, con lo stesso atto di appello, e la relativa domanda, che non può considerarsi nuova, non è preclusa, nel rito del lavoro, neppure dalla circostanza che dette somme, in quanto non contestate, abbiano formato oggetto di ordinanza di pagamento ai sensi dell'art. 423 cod. proc. civ., atteso il carattere non decisorio (nel senso di preclusione di un successivo riesame) di tale provvedimento, che è riconducibile alla categoria dei provvedimenti condannatori a cognizione sommaria e ad effetto anticipatorio. (V 8466/87, mass n 456003; (V 2321/80, mass n 406008).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 423 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)