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Sez. 3, Sentenza n. 2386 del 31/01/2008 (Rv. 601717 - 01)

GIUOCO E SCOMMESSA - DEBITO DI GIUOCO | Mutuo concesso per il pagamento di un debito di giuoco - Collegamento funzionale tra mutuo e debito di giuoco - Esclusione - Azione di ripetizione del mutuante - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2008-01-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/601717-01

GIUOCO E SCOMMESSA - DEBITO DI GIUOCO

Il mutuo successivo allo svolgimento del giuoco, concesso dal terzo estraneo al giocatore perdente affinché questi adempia il proprio debito nei confronti del vincitore, non è funzionalmente collegato al giuoco, sicché il mutuante può ripetere la somma consegnata al mutuatario quand'anche fosse consapevole che la somma stessa era stata perduta nel corso di un giuoco d'azzardo vietato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1813, Cod. Civ. art. 1933

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)