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Sez. 2, Sentenza n. 1889 del 21/02/1995 (Rv. 490581 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - IN GENERE | Rimborso delle spese al professionista - Importo - Rilevanza ai fini della determinazione del contributo dovuto alla Cassa di previdenza ed assistenza - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490581-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - IN GENERE

L'importo delle somme dovute all'avvocato o al procuratore per il rimborso delle spese non va calcolato per la determinazione del contributo da versare, ai sensi dell'art. 11 della legge 20 settembre 1980 n. 576, alla Cassa ed assistenza per avvocati e procuratori.

Riferimenti normativi: Legge 20/09/1980 num. 576 art. 11 CORTE COST., Legge 02/05/1983 num. 175 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)