Sez. L, Sentenza n. 7384 del 09/08/1996 (Rv. 499126 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA | Versamento alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per Avvocati e Procuratori della maggiorazione prevista dall'art. 11 della legge n. 576 del 1980 - Oggetto dell'imposizione contributiva - Redditi prodotti dallo svolgimento dell'attività professionale - Carattere esclusivo.
AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA
L'art. 11 della legge 20 settembre 1980 n. 576 (modificato dall'art. 2 della legge 2 maggio 1983 n. 175) - che prevede l'obbligo per gli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per avvocati e procuratori di versare una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume d'affari ai fini dell'I.V.A. (Imposta sul valore aggiunto) - deve essere interpretato, alla luce degli elementi letterali desumibili, in particolare, dagli artt. 10 e 22 della stessa legge, e tenuto conto della "ratio" della medesima, nel senso che la suddetta imposizione si riferisce soltanto ai redditi derivanti dallo svolgimento dell'attività professionale.
Riferimenti normativi: Legge 20/09/1980 num. 576 art. 11 CORTE COST., Legge 20/09/1980 num. 576 art. 10 CORTE COST., Legge 20/09/1980 num. 576 art. 22 CORTE COST., Legge 02/05/1983 num. 175 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)