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Sez. L, Sentenza n. 629 del 19/01/1993 (Rv. 480332 - 01)

Avvocato e procuratore - Previdenza | Versamento alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per avvocati e procuratori di una maggiorazione percentuale o contributo integrativo - Oggetto dell'imposizione contributiva - Redditi prodotti dallo svolgimento dell'attività professionale - Carattere esclusivo - Fattispecie relativa al reddito derivante dall'attività di consigliere di amministrazione di società.
Stato
decisa il 1993-01-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/480332-01

Avvocato e procuratore - Previdenza

L'art. 11 della legge 20 settembre 1980 n. 576 (modificato dall'art. 2 della legge 2 maggio 1983 n. 175), il quale prevede, nel suo primo comma, l'obbligo per gli avvocati e procuratori (nonché per i praticanti procuratori) di versare alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per avvocati e procuratori una maggiorazione percentuale o contributo integrativo "su tutti i corrispettivi rientranti nel volume annuale d'affari ai fini dell'I.V.A.", va interpretato - alla stregua del sistema della legge e della "ratio" della medesima - nel senso che oggetto di tale imposizione contributiva (come del contributo soggettivo previsto dall'art. 10 della stessa legge) sono soltanto i redditi prodotti dallo svolgimento dell'attività professionale, con esclusione di qualsiasi altro provento di carattere avventizio non collegabile all'esercizio della professione "stricto sensu" (come, nella specie, il reddito derivante dall'attività di consigliere di amministrazione di società).

Riferimenti normativi: Legge 20/09/1980 num. 576 art. 10 CORTE COST., Legge 20/09/1980 num. 576 art. 11 CORTE COST., Legge 02/05/1983 num. 175 art. 2 CORTE COST., Legge 11/02/1992 num. 141 art. 5, Legge 11/02/1992 num. 141 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)