Sez. 1, Sentenza n. 1499 del 13/05/1968 (Rv. 333164 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - IN GENERE - AVENTI AD OGGETTO OBBLIGHI DI FARE - INSUSCETTIBILI DI ESECUZIONE FORZATA IN FORMA SPECIFICA - INADEMPIMENTO - AZIONE DI CONDANNA - AMMISSIBILITA.*
CONTRATTI IN GENERE - IN GENERE - AVENTI AD OGGETTO OBBLIGHI DI FARE - INSUSCETTIBILI DI ESECUZIONE FORZATA IN FORMA SPECIFICA - INADEMPIMENTO - AZIONE DI CONDANNA - AMMISSIBILITA.*
Anche relativamente ai rapporti contrattuali che importino, per una delle parti o per entrambe, obblighi di fare insuscettibili per loro intrinseca natura di esecuzione forzata e configurabile ed ammissibile un'Azione di condanna del contraente inadempiente alla prestazione promessa, in quanto la decisione e non solo idonea a produrre egualmente i suoi normali effetti mediante la eventuale volontaria esecuzione da parte dell'obbligato, ma puo inoltre costituire il presupposto per le ulteriori conseguenze giuridiche derivanti dall'inosservanza dell'ordine contenuto nella sentenza, che il titolare del rapporto e autorizzato ad invocare in suo favore.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)