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Sez. 3, Sentenza n. 1387 del 11/03/1981 (Rv. 412024 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - AUTONOMIA CONTRATTUALE - IN GENERE - CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO L'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI MATERIALE DI RISULTA SU UN TERRENO, CON L'OBBLIGO DI CHI EFFETTUA LO SCARICO DI PORTARE IL TERRENO ALLO STESSO LIVELLO DI UN FONDO CONTIGUO PIU ALTO E DI RENDERLO COLTIVABILE - SERVITU IRREGOLARE - CONFIGURABILITA - INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI ASSUNTI DA PARTE DEL SOGGETTO AUTORIZZATO ALLO SCARICO - CONDANNA ALL'ESECUZIONE COATTIVA ED AL RISARCIMENTO DEL DANNO - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1981-03-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/412024-01

CONTRATTI IN GENERE - AUTONOMIA CONTRATTUALE - IN GENERE - CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO L'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI MATERIALE DI RISULTA SU UN TERRENO, CON L'OBBLIGO DI CHI EFFETTUA LO SCARICO DI PORTARE IL TERRENO ALLO STESSO LIVELLO DI UN FONDO CONTIGUO PIU ALTO E DI RENDERLO COLTIVABILE - SERVITU IRREGOLARE - CONFIGURABILITA - INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI ASSUNTI DA PARTE DEL SOGGETTO AUTORIZZATO ALLO SCARICO - CONDANNA ALL'ESECUZIONE COATTIVA ED AL RISARCIMENTO DEL DANNO - AMMISSIBILITA.*

Il contratto con il quale una parte autorizza lo scarico di materiale di risulta su porzione di terreno di sua proprieta e la altra si obbliga - per il caso che intenda effettuare lo scarico - di eseguire l'operazione in maniera da realizzare il livellamento della porzione del fondo con altra finitima, sita a livello piu alto, e la sua coltivabilita, puo ricondursi alla figura delle servitu irregolari le quali - dando vita a rapporti meramente obbligatori e sottraendosi alla regola della tipicita dei diritti reali su cosa altrui - sono sottoposte, in ordine alla Determinazione del loro contenuto, al principio dell'autonomia contrattuale di cui all'art 1322 cod civ. pertanto, se la parte autorizzata allo scarico nell'avvalersi della relativa facolta non osservi il comportamento dovuto, rendendosi cosi inadempiente alla propria obbligazione di fare nella maniera concordata, ben puo essere pronunciata condanna tanto all'esecuzione coattiva della prestazione dovuta (o, in via alternativa, al pagamento della somma a cio necessaria), quanto al risarcimento del danno subito dalla controparte in conseguenza dell'inadempimento, senza che venga in considerazione il disposto dell'art 2058 cod civ. (V 1499/68, mass n 333164; (V 448/63, mass n 260591).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1322

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)