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Sez. 1, Sentenza n. 426 del 08/02/1969 (Rv. 338494 - 01)

DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE - ASSICURAZIONI - IN GENERE - COASSICURAZIONE - CLAUSOLA DI DELEGA - MANDATO ALLA GESTIONE DELLA POLIZZA CONFERITO AD UNA DELLE SOCIETA COASSICURATRICI - CONFIGURABILITA - EFFETTI - POTERI DELLA SOCIETA DELEGATARIA - ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1969-02-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/338494-01

DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE - ASSICURAZIONI - IN GENERE - COASSICURAZIONE - CLAUSOLA DI DELEGA - MANDATO ALLA GESTIONE DELLA POLIZZA CONFERITO AD UNA DELLE SOCIETA COASSICURATRICI - CONFIGURABILITA - EFFETTI - POTERI DELLA SOCIETA DELEGATARIA - ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE - ESCLUSIONE.*

Secondo la prassi dell'Assicurazione marittima, la clausola di delega viene inserita in tutte le polizze in coassicurazione per affidare ad una compagnia la gestione dell'affare, col corrispondente impegno delle societa coassicuratrici di riconoscere come validi ed efficaci, anche nei propri riguardi, tutti gli Atti di ordinaria gestione compiuti dalla compagnia delegataria per conto comune, sia per quanto concerne l'applicazione ed esazione di premi, sia per quanto si riferisce alla liquidazione dei danni. Nel determinare quali siano gli Atti di ordinaria gestione che la delegataria puo compiere con riguardo alla liquidazione dei danni, la prassi suddetta e pacifica nel senso che la delegataria e legittimata a nominare periti e liquidatori e a dirimere bonariamente con l'assicurato le eventuali divergenze per concordare l'importo dell'indennita. Esula, quindi, secondo la prassi medesima, dai poteri della delegataria quello di compiere Atti di straordinaria amministrazione e di disposizione dei diritti delle compagnie assicuratrici. La delega costituisce non un mandato speciale, ma un mandato alla gestione della polizza e, come tale, un mandato generale, nel quale rientrano, a norma dell'art. 1708 cod.civ., gli Atti necessari al compimento di quelli per i quali e stato conferito, e non anche gli Atti di straordinaria amministrazione, se non sono espressamente indicati. (nella specie, si e escluso, in base all'interpretazione della clausola di delega, che avesse effetto, nei confronti di una delle compagnie assicuratrici, la rinuncia, fatta dalla compagnia designata come leader, o capo-gruppo, in favore dell'assicurato, ad opporre la prescrizione, ed il riconoscimento, fatto dalla stessa compagnia leader, del diritto dell'assicurato di conseguire l'intera indennita assicurativa).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1911, Cod. Civ. art. 1855

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)