Sez. 3, Sentenza n. 2459 del 28/06/1976 (Rv. 381247 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - COASSICURAZIONI - CLAUSOLA DI DELEGA (O GUIDA) - OGGETTO - CONFERIMENTO DELL'INCARICO AD UN COASSICURATORE - CONSEGUENZE - CITAZIONE DEL DELEGATO PER L'INDENNIZZO - PRESCRIZIONE DEL RELATIVO DIRITTO - INTERRUZIONE NEI CONFRONTI DEGLI ALTRI COASSICURATORI - ESCLUSIONE.*
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - COASSICURAZIONI - CLAUSOLA DI DELEGA (O GUIDA) - OGGETTO - CONFERIMENTO DELL'INCARICO AD UN COASSICURATORE - CONSEGUENZE - CITAZIONE DEL DELEGATO PER L'INDENNIZZO - PRESCRIZIONE DEL RELATIVO DIRITTO - INTERRUZIONE NEI CONFRONTI DEGLI ALTRI COASSICURATORI - ESCLUSIONE.*
La clausola 'di delegà o 'di guidà, che suole essere inserita nel contratto di coassicurazione (consistente nella ripartizione tra piu assicuratori del medesimo rischio assicurativo: art 1911 cod civ), ha per oggetto l'incarico conferito dai coassicuratori ad uno solo di essi, di compiere, gli Atti relativi allo svolgimento del rapporto assicurativo, ma non elimina la caratteristica saliente della coassicurazione, e cioe l'assunzione pro quota e non solidale, dell'Obbligo di pagare l'indennita, ne conferisce - salvo fatto contrario - al delegato la rappresentanza processuale degli altri coassicuratori. Ne consegue che la citazione in giudizio del delegato per il pagamento dell'intero indennizzo non interrompe la prescrizione del diritto all'indennita nei confronti degli altri coassicuratori. (V 426/69, mass n 338494).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1310 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1911, Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2952 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)