Sez. 3, Sentenza n. 8605 del 22/06/2001 (Rv. 547686 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - COASSICURAZIONI | Costituzione in mora del coassicuratore delegatario - Domanda giudiziale - Idoneità ad interrompere la prescrizione anche verso il coassicuratore delegatario - Condizioni - Conferimento al delegatario di potere di rappresentanza ex art. 77 cod. proc. civ..
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - COASSICURAZIONI
In tema di coassicurazione la costituzione in mora del coassicuratore delegatario avvenuta tramite la proposizione della domanda giudiziale può essere ritenuta idonea ad interrompere la prescrizione del diritto all'indennità anche nei confronti del coassicuratore delegante a condizione che quest'ultimo con l'atto di delega abbia conferito al delegatario anche il potere di rappresentarlo con procura rilasciata ex art. 77 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1911, Cod. Civ. art. 2952 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 77
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)