diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 3417 del 08/07/1978 (Rv. 392874 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO ORDINARIO - APPLICABILITA - DECISIONE DELL'OPPOSIZIONE CON ORDINANZA - IRRILEVANZA - NATURA DI SENTENZA DEL PROVVEDIMENTO - IMPUGNAZIONE ESPERIBILE - APPELLO.*
Stato
decisa il 1978-07-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/392874-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO ORDINARIO - APPLICABILITA - DECISIONE DELL'OPPOSIZIONE CON ORDINANZA - IRRILEVANZA - NATURA DI SENTENZA DEL PROVVEDIMENTO - IMPUGNAZIONE ESPERIBILE - APPELLO.*

Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo richiesto per il pagamento di competenze professionali spettanti per prestazioni forensi eseguite in materia civile e in materia penale, segue l'ordinario rito stabilito dal codice di procedura civile, essendo il rito speciale previsto soltanto per gli onorari in materia civile quindi decisione dell'opposizione con ordinanza in applicazione del rito speciale di cui alla legge n 794 del 1942 non rileva agli effetti della natura di sentenza del provvedimento adottato e, quindi, del rimedio dell'appello avverso di esso esperibile. (V 1525/77, mass n 385236).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 30 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)