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Sez. 2, Sentenza n. 1525 del 23/04/1977 (Rv. 385236 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO - PRESTAZIONI GIUDIZIALI CIVILI E STRAGIUDIZIALI O GIUDIZIALI PENALI - PROCEDIMENTO SOMMARIO - APPLICABILITA - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1977-04-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/385236-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO - PRESTAZIONI GIUDIZIALI CIVILI E STRAGIUDIZIALI O GIUDIZIALI PENALI - PROCEDIMENTO SOMMARIO - APPLICABILITA - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*

Lo speciale procedimento previsto dall'art 29 e 30 della legge 13 giugno 1942 n 794 non puo essere seguito nel caso in cui venga richiesto il pagamento cumulativo di prestazioni professionali di natura giudiziale civile e di prestazioni professionali stragiudiziali o, in materia penale. Pertanto, qualora sia stato richiesto anche il pagamento di queste ultime prestazioni, il procedimento ordinario, che e il solo consentito per esse, attrae nella sua sfera per ragioni di connessione la materia propria del procedimento speciale, e la sentenza che definisce l'opposizione al decreto ingiuntivo deve essere impugnata con l'appello. (Conf 1628/59).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 30 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)