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Sez. 2, Sentenza n. 1599 del 18/03/1981 (Rv. 412260 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE PER PRESTAZIONI GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI AUTONOME - DECISIONE DEL TRIBUNALE IN SEDE DI OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO - NATURA - MEZZI DI IMPUGNAZIONE - PROPOSIZIONE DI RICORSO PER CASSAZIONE - DEDUZIONE DELLA NECESSITA DI PRONUNCIA DI SENTENZA IN ORDINE ALLE PRESTAZIONI STRAGIUDIZIALI - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1981-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/412260-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE PER PRESTAZIONI GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI AUTONOME - DECISIONE DEL TRIBUNALE IN SEDE DI OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO - NATURA - MEZZI DI IMPUGNAZIONE - PROPOSIZIONE DI RICORSO PER CASSAZIONE - DEDUZIONE DELLA NECESSITA DI PRONUNCIA DI SENTENZA IN ORDINE ALLE PRESTAZIONI STRAGIUDIZIALI - INAMMISSIBILITA.*

Qualora le competenze reclamate dal patrono riguardino, oltre che prestazioni giudiziali (civili), anche prestazioni stragiudiziali non aventi carattere preparatorio rispetto alla successiva attivita giudiziale, la decisione emessa dal tribunale sull'opposizione proposta dal cliente avverso il decreto ingiuntivo contro di lui ottenuto dal legale ha natura di sentenza, come tale impugnabile con appello e non con ricorso per Cassazione. Ne consegue che il cliente, che abbia proposto tale ricorso, non ha interesse a dedurre che il provvedimento impugnato, avendo ad oggetto anche competenze relative ad attivita stragiudiziale, avrebbe dovuto essere emesso, secondo il rito ordinario, nella Forma della sentenza invece che, a conclusione del procedimento di cui agli artt 29 e 30 della legge n 794 del 1942, nella Forma dell'ordinanza. (Conf 3417/78, mass n 392874, sulla prima parte; (Conf 1525/77, mass n 385236; (Conf 1977/67, mass n 328980).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 28 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 30 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)