Sez. 3, Sentenza n. 11832 del 13/12/1990 (Rv. 470136 - 01)
PROCEDIMENTI SOMMARI - PER CONVALIDA DI SFRATTO PER FINITA LOCAZIONE - INTIMAZIONE DI LICENZA O DI SFRATTO - PER MOROSITÀ - LEGGE N. 392 DEL 1978 - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - COMPATIBILITÀ CON LE NORME DEL CODICE DI RITO SUL PROCEDIMENTO DI CONVALIDA DI SFRATTO PER MOROSITÀ - SUSSISTENZA - MOROSITÀ DEL CONDUTTORE - PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE DEL TERMINE DI GRAZIA - NATURA DI ORDINANZA - IMPUGNABILITÀ CON I NORMALI MEZZI D'IMPUGNAZIONE - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTI SOMMARI - PER CONVALIDA DI SFRATTO PER FINITA LOCAZIONE - INTIMAZIONE DI LICENZA O DI SFRATTO - PER MOROSITÀ - LEGGE N. 392 DEL 1978 - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - COMPATIBILITÀ CON LE NORME DEL CODICE DI RITO SUL PROCEDIMENTO DI CONVALIDA DI SFRATTO PER MOROSITÀ - SUSSISTENZA - MOROSITÀ DEL CONDUTTORE - PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE DEL TERMINE DI GRAZIA - NATURA DI ORDINANZA - IMPUGNABILITÀ CON I NORMALI MEZZI D'IMPUGNAZIONE - ESCLUSIONE.*
La legge 27 luglio 1978 n. 392 non ha, neppure implicitamente, abrogato il procedimento per convalida di sfratto di cui agli art. 657 segg. cod. proc. civ., ma ha apportato - con specifico riferimento allo sfratto per morosità - particolari modifiche, stabilendo modalità e termini entro i quali è consentito al conduttore di sanare la morosità, con l'effetto di impedire, alla prima udienza, la convalida dello sfratto o, successivamente, l'emissione dell'ordinanza di rilascio, ai sensi dell'art. 665 cod. proc. civ.; conseguentemente, nel procedimento di convalida di sfratto per morosità, il provvedimento con il quale si assegna al conduttore un termine di grazia per sanare la morosità, in quanto privo di carattere decisorio e non pregiudicante in alcun modo la decisione della causa, ha natura di ordinanza e non di sentenza, e non è pertanto impugnabile con i normali mezzi di impugnazione. (Conf 160/90, mass n 464825; (Conf 4598/86, mass n 447324).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 657 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 665 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 55 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)