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Sez. 3, Sentenza n. 4598 del 16/07/1986 (Rv. 447324 - 01)

PROCEDIMENTI SOMMARI - PER CONVALIDA DI SFRATTO PER FINITA LOCAZIONE - INTIMAZIONE DI LICENZA O DI SFRATTO E CITAZIONE PER LA CONVALIDA - PER MOROSITÀ - OPPOSIZIONE DELL'INTIMATO - ORDINANZA DI RILASCIO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - COMPATIBILITÀ CON LE NORME DEL CODICE DI RITO - ORDINANZA DI RILASCIO SUCCESSIVE ALLA SCADENZA DEL TERMINE DI GRAZIA - NATURA COSTITUTIVA - IMPUGNABILITÀ CON L'APPELLO - ESCLUSIONE - OPPOSIZIONE TARDIVA - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1986-07-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/447324-01

PROCEDIMENTI SOMMARI - PER CONVALIDA DI SFRATTO PER FINITA LOCAZIONE - INTIMAZIONE DI LICENZA O DI SFRATTO E CITAZIONE PER LA CONVALIDA - PER MOROSITÀ - OPPOSIZIONE DELL'INTIMATO - ORDINANZA DI RILASCIO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - COMPATIBILITÀ CON LE NORME DEL CODICE DI RITO - ORDINANZA DI RILASCIO SUCCESSIVE ALLA SCADENZA DEL TERMINE DI GRAZIA - NATURA COSTITUTIVA - IMPUGNABILITÀ CON L'APPELLO - ESCLUSIONE - OPPOSIZIONE TARDIVA - AMMISSIBILITÀ.*

La legge n. 392 del 1978 non ha, neppure implicitamente, abrogato il procedimento per convalida di sfratto di cui agli artt. 657 e seguenti cod. proc. civ., ma ha apportato - con specifico riferimento allo sfratto per morosità - parziali modifiche, stabilendo modalità e termini entro i quali è consentito al conduttore di sanare la morosità, con l'effetto di impedire, alla prima udienza, la convalida dello sfratto o, successivamente, l'emissione della ordinanza di rilascio, ai sensi dell'art. 665 cod. proc. civ.. conseguentemente, qualora - concesso dal pretore il termine di grazia di cui all'art. 55 della suddetta legge - l'intimato non provveda a sanare la morosità nel termine perentorio concessogli, detto giudice non è tenuto a decidere con sentenza sulla domanda di risoluzione ma deve prendere atto dell'inosservanza del termine, emettendo l'ordinanza di rilascio dell'immobile, prevista dal successivo art. 56, che ha natura costitutiva circa la risoluzione del rapporto e che, ove pronunciata secondo lo schema procedimentale delle richiamate norme, non assume natura di sentenza e, quindi, non è passibile di essere impugnata con l'appello, restando consentito soltanto il rimedio dell'opposizione tardiva dell'intimato a norma dell'art. 668 cod. proc. civ.. (Conf 5776/85, mass n 442962; (Conf 2077/83, mass n 426934).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 657 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 658 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 663 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 668 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 56 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)