diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 5649 del 07/03/2013 (Rv. 625614 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - CONTRIBUTI O PREMI | Sistema tariffario per la determinazione dei premi dovuti all'Inail dai datori di lavoro - Art. 2 del d.m. 18 giugno 1988 - Applicabilità "ratione temporis" - Pluralità di lavorazioni - Classificazione - Criterio - Lavorazione principale - Operazioni complementari e sussidiarie - Rilevanza - Limiti - Fattispecie concernente attività di taglio e pressatura di rottami ferrosi.
Stato
decisa il 2013-03-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/625614-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - CONTRIBUTI O PREMI

Ai fini della classificazione delle lavorazioni per la determinazione dei premi dovuti dalle imprese all'INAIL per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ove un'impresa svolga più lavorazioni, il giudice del merito, ai sensi dell'art. 2 del d.m. 18 giugno 1988, applicabile "ratione temporis", deve in concreto accertare, tra le lavorazioni svolte, quale assuma la connotazione di lavorazione principale e, quindi, l'eventuale sussistenza della connessione funzionale tra lavorazioni complementari o sussidiarie e lavorazione principale e, solo all'esito positivo della predetta indagine, attribuire la voce tariffaria corrispondente alla lavorazione principale. (Nella specie la S.C. ha cassato la decisione di merito che non aveva fatto applicazione di tale principio, classificando l'attività del ricorrente nella voce 6292 della tariffa, sulla base della mera constatazione della presenza in azienda di macchinari ed attrezzature tipiche dell'attività di taglio e pressatura di rottami ferrosi, senza accertare se quest'ultima costituisse attività principale oppure complementare o sussidiaria rispetto a quella di stoccaggio, deposito e commercializzazione di rottami ferrosi, da classificare nella voce 9310 del medesimo decreto ministeriale).

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 39, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 40, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 41, DM Lavoro e previdenza sociale 18/06/1988 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)