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Sez. L, Sentenza n. 25020 del 25/11/2014 (Rv. 633589 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - CONTRIBUTI O PREMI | Sistema tariffario per la determinazione dei premi dovuti all'Inail dai datori di lavoro - Pluralità di lavorazioni - Classificazione - Criterio - Lavorazione principale - Operazioni complementari e sussidiarie - Rilevanza - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-11-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/633589-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - CONTRIBUTI O PREMI

Ai fini della classificazione delle lavorazioni per la determinazione dei premi dovuti dalle imprese all'INAIL, ove un'impresa tratti più lavorazioni, il giudice di merito deve in concreto accertare, tra quelle svolte, quale assuma la connotazione di lavorazione principale e, quindi, se le ulteriori attività si pongano in correlazione non solo tecnica ma anche funzionale con la prima, nel senso di consentire una più agevole, completa e rapida realizzazione delle finalità aziendali, producendo beni e servizi nella misura strettamente necessaria ed imposta dalla lavorazione principale, sicché, solo all'esito positivo della predetta indagine, può attribuire alle ulteriori attività la voce tariffaria corrispondente alla lavorazione principale. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva classificato l'attività di frantumazione di rocce nella voce 7161 della tariffa di cui al d.m. 12 dicembre 2000, prevista per l'attività di estrazione di cava, sul solo presupposto che l'impianto di frantumazione, contiguo a quello di estrazione, servisse solo quest'ultimo, senza svolgere alcun accertamento sulle lavorazioni svolte e sulle relative specifiche connotazioni).

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 39, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 40, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 41, DM Lavoro e previdenza sociale 12/12/2010

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)