Sez. L, Sentenza n. 4145 del 04/05/1987 (Rv. 452915 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - INTERROGATORIO LIBERO DELLE PARTI - NATURA - FINALITÀ.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - INTERROGATORIO LIBERO DELLE PARTI - NATURA - FINALITÀ.*
Nel rito del lavoro, il libero interrogatorio delle parti, pur costituendo adempimento doveroso per il giudice di primo grado - salva la valutazione della sua indispensabilità da parte del giudice dell'appello, è prescritto senza alcuna sanzione di nullità, in quanto, pur essendo diretto all'accertamento della verità, non è preordinato ai fini probatori, né a provocare la confessione. Ne deriva che le dichiarazioni rese dalla parte in tale Sede non posseggono l'efficacia probatoria della confessione stessa, ma possono fornire al giudice del merito elementi sussidiari di convincimento. (V 4002/86, mass n 446825; (V 3849/86, mass n 446688; (V 3139/84, mass n 435187; (V 1377/81, mass n 412005).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)