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Sez. L, Sentenza n. 9612 del 01/10/1997 (Rv. 508453 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - COSTITUZIONE DELLE PARTI E LORO DIFESA - IN GENERE | Individuazione del "tema decidendum" in base al contenuto degli atti introduttivi - Necessità - Limiti - Emersione di fatti nuovi in sede di libero interrogatorio - Istruttoria su tali risultanze - Legittimità - Decisione della lite sulla base delle stesse - Ammissibilità - Condizioni - Rigorosa motivazione sulle ragioni della preferenza accordata - Necessità.
Stato
decisa il 1997-10-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/508453-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - COSTITUZIONE DELLE PARTI E LORO DIFESA - IN GENERE

Nel rito del lavoro il principio per cui il "tema decidendum" della lite va individuato sulla base degli atti introduttivi non esclude che rispetto alle difese ivi indicate le parti possano in sede di interrogatorio libero prospettarne altre e diverse, con conseguente legittimità di una attività istruttoria disposta dal giudice per effetto degli elementi nuovi emersi dall'interrogatorio stesso. Peraltro, una volta espletata tale istruttoria, il giudice non può decidere la causa accordando senz'altro preferenza alla diversa prospettazione emersa in sede di interrogatorio libero senza rigorosamente dar conto delle ragioni di tale opzione, e senza indicare in particolare che cosa consenta il discostamento da quella originaria. (Nella specie in un'impugnativa di licenziamento, la sentenza di merito - annullata dalla S.C. - aveva affermato di poter prescindere dalle risultanze delle memoria di costituzione del datore di lavoro, nella quale si assentiva sull'esistenza del licenziamento, dichiarando di attribuire maggior rilevanza alle dichiarazioni dello stesso datore di lavoro in sede di interrogatorio libero circa l'avvenuta risoluzione consensuale del rapporto, e alle risultanze dell'istruttoria che le avevano confermate).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)