Sez. 3, Sentenza n. 4002 del 16/06/1986 (Rv. 446825 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - INTERROGATORIO LIBERO DELLE PARTI - OBBLIGATORIETÀ - SANZIONE DI NULLITÀ - INSUSSISTENZA - FUNZIONE - CONSEGUENZE - MANCATA CONSIDERAZIONE DI ESSO NELLA MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA - VIZIO DI OMESSO ESAME - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - INTERROGATORIO LIBERO DELLE PARTI - OBBLIGATORIETÀ - SANZIONE DI NULLITÀ - INSUSSISTENZA - FUNZIONE - CONSEGUENZE - MANCATA CONSIDERAZIONE DI ESSO NELLA MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA - VIZIO DI OMESSO ESAME - ESCLUSIONE.*
Nel nuovo rito del lavoro il libero interrogatorio delle parti, pur costituendo un adempimento doveroso per il giudice di primo grado - salva la valutazione della sua indispensabilità da parte del giudice dell'appello - è prescritto senza alcuna sanzione di nullità in quanto, pur essendo diretto all'accertamento della verità, non è preordinato a fini probatori né - come invece avviene nel rito ordinario (art. 117 cod. proc. civ.) - a provocare la confessione della parte. Conseguentemente la mancata considerazione di esso, in quanto costituente solo un elemento sussidiario di convincimento, non integra il vizio di omesso esame di un punto decisivo della controversia. (V 7197/83, mass n 431798; (V 3886/83, mass n 428811; (V 3091/83, mass n 427998; (V 1399/80, mass n 404491).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 117, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)