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Sez. 2, Sentenza n. 2632 del 07/10/1974 (Rv. 371085 - 01)

SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - SOSTITUZIONE - FEDECOMMISSARIA - LIMITI - IN GENERE - NOZIONE DI FEDECOMMESSO - CLAUSOLA SI SINE LIBERIS DECESSERIT - FEDECOMMESSO DE RESIDUO - FIGURE AFFINI AL FEDECOMMESSO - ATTRIBUZIONE SEPARATA DELLA PROPRIETA NUDA E DELL'USUFRUTTO - SOSTITUZIONE FEDECOMMISSARIA - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1974-10-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/371085-01

SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - SOSTITUZIONE - FEDECOMMISSARIA - LIMITI - IN GENERE - NOZIONE DI FEDECOMMESSO - CLAUSOLA SI SINE LIBERIS DECESSERIT - FEDECOMMESSO DE RESIDUO - FIGURE AFFINI AL FEDECOMMESSO - ATTRIBUZIONE SEPARATA DELLA PROPRIETA NUDA E DELL'USUFRUTTO - SOSTITUZIONE FEDECOMMISSARIA - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*

E da ritenere fedecommesso, vietato dall'art 699 cod civ 1865 ed anche, attualmente, nei limiti di cui all'art 692 cod civ, quella disposizione testamentaria comunque articolata che conferisca secondo un ordine successivo determinati beni ad un istituto per la durata della sua vita ed i medesimi beni ad un altro soggetto (sostituito) dopo la morte del primo, con l'effetto di far gravare sulla situazione giuridica del primo un vincolo reale a favore del secondo. Figure affini al fedecommesso, del quale possono o meno avere la struttura e la funzione secondo una varia configurabilita della disposizione in Sede di interpretazione della volonta del de cuius e rispetto al quale possono assumere la natura di clausole negoziali in frode alla legge per quanto concerne l'elusione della nullita della sostituzione fedecommissaria, sono comunemente ritenute la condizione si sine liberis decesserit heres la sostituzione de residuo o de eo quod supererit, l'istituzione separata nell'usufrutto e nella nuda proprieta. La disposizione con la quale il de cuius lascia a persone diverse rispettivamente l'usufrutto e la nuda proprieta di uno stesso bene non integra gli estremi della sostituzione fedecommissaria quando: a) le Disposizioni siano dirette e simultanee e non in ordine successivo, b) i chiamati non succedono l'uno all'altro, ma direttamente al testatore, C) la consolidazione tra usufrutto e nuda proprieta costituisca un effetto non della successione, ma della vis espansiva della proprieta. (Conf 4016'69, mass n 344505; 1701'69, mass n 340690; (Conf 655'67, mass n 326653; 1524'65; 2187'54).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 692

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)