Sez. 2, Sentenza n. 11968 del 28/06/2004 (Rv. 573953 - 01)
SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - SOSTITUZIONE - FEDECOMMISSARIA - DEVOLUZIONE AL SOSTITUTO - IN GENERE | Testamento redatto prima dell'entrata in vigore della riforma del diritto di famiglia e successiva apertura della successione - Premorienza dell'istituito al sostituito - Validità della disposizione testamentaria a favore di questi - Fondamento.
SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - SOSTITUZIONE - FEDECOMMISSARIA - DEVOLUZIONE AL SOSTITUTO - IN GENERE
Per effetto della disposizione transitoria contenuta nell'art. 238, secondo comma, della legge 19 maggio 1975 n. 151 - a norma della quale sono salve le sostituzioni fedecommissarie anteriori alla data di entrata in vigore di essa legge - e per il principio del "favor testamenti", alla sostituzione fidecommissaria contenuta in un testamento redatto prima dell'entrata in vigore della riforma del diritto di famiglia, si applica l'art. 696 cod. civ. nella formulazione previgente, ancorché l'apertura della successione avvenga dopo l'abrogazione della medesima, e pertanto, ai sensi del quarto comma di detta norma, se il primo beneficiato rinunzi all'istituzione o non ne sia degno, o sia incapace a riceverla, o sia premorto al testatore e questi non modifichi o non revochi la disposizione a suo favore, l'eredità si devolve al sostituito.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 692, Cod. Civ. art. 696, Cod. Civ. art. 1424, Cod. Civ. art. 1367
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)