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Sez. 3, Sentenza n. 2195 del 28/05/1977 (Rv. 385914 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE - ESERCIZIO - CONDIZIONI - PAGAMENTO DELL'INDENNITA AL DANNEGGIATO - COMUNICAZIONE AL TERZO RESPONSABILE - CONSEGUENZE - AZIONE DI RISARCIMENTO DEL DANNO CONTRO IL RESPONSABILE - LEGITTIMAZIONE DEL DANNEGGIATO - INSUSSISTENZA - RELATIVA ECCEZIONE DEL RESPONSABILE - DEDUCIBILITA NEL GIUDIZIO DI APPELLO.*
Stato
decisa il 1977-05-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/385914-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE - ESERCIZIO - CONDIZIONI - PAGAMENTO DELL'INDENNITA AL DANNEGGIATO - COMUNICAZIONE AL TERZO RESPONSABILE - CONSEGUENZE - AZIONE DI RISARCIMENTO DEL DANNO CONTRO IL RESPONSABILE - LEGITTIMAZIONE DEL DANNEGGIATO - INSUSSISTENZA - RELATIVA ECCEZIONE DEL RESPONSABILE - DEDUCIBILITA NEL GIUDIZIO DI APPELLO.*

Dal momento in cui l'assicuratore, il quale ha pagato l'indennita all'assicurato-danneggiato, comunica al terzo responsabile del danno l'avvenuto versamento della somma, manifestando la volonta di esercitare il diritto di surrogazione di cui all'art 1916 cod civ, il danneggiato non e piu legittimato, limitatamente a detta somma, a pretendere dal terzo responsabile il risarcimento, in quanto il relativo credito si e trasferito, in forza di una successione a titolo particolare, all'assicuratore. Tale delimitazione e riduzione del diritto del danneggiato, concernendo un'eccezione in senso proprio, puo essere dedotta dal responsabile anche per la prima volta nel giudizio d'appello. (Conf 3595/74, mass n 372108; (Conf 1056/73, mass n 363508).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)