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Sez. 3, Sentenza n. 1056 del 13/04/1973 (Rv. 363508 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE - COMUNICAZIONE AL TERZO RESPONSABILE DELL'AVVENUTO PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO E DELLA VOLONTA DI SURROGAZIONE - LEGITTIMAZIONE DELL'ASSICURATO A PRETENDERE DAL TERZO IL RISARCIMENTO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1973-04-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/363508-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE - COMUNICAZIONE AL TERZO RESPONSABILE DELL'AVVENUTO PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO E DELLA VOLONTA DI SURROGAZIONE - LEGITTIMAZIONE DELL'ASSICURATO A PRETENDERE DAL TERZO IL RISARCIMENTO - ESCLUSIONE.*

Dal momento in cui l'assicuratore che ha pagato l'indennita al danneggiato comunica al terzo responsabile del danno l'avvenuto versamento della somma e manifesta, contestualmente, la volonta di esercitare il diritto di surrogazione, l'assicurato non e piu legittimato, limitatamente alla suddetta somma, a pretendere dal terzo responsabile il risarcimento, essendosi la relativa legittimazione trasferita, nei limiti derivanti dalla surrogazione, all'ente assicuratore. (Conf 1349/64).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)