Sez. 3, Sentenza n. 1056 del 13/04/1973 (Rv. 363508 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE - COMUNICAZIONE AL TERZO RESPONSABILE DELL'AVVENUTO PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO E DELLA VOLONTA DI SURROGAZIONE - LEGITTIMAZIONE DELL'ASSICURATO A PRETENDERE DAL TERZO IL RISARCIMENTO - ESCLUSIONE.*
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE - COMUNICAZIONE AL TERZO RESPONSABILE DELL'AVVENUTO PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO E DELLA VOLONTA DI SURROGAZIONE - LEGITTIMAZIONE DELL'ASSICURATO A PRETENDERE DAL TERZO IL RISARCIMENTO - ESCLUSIONE.*
Dal momento in cui l'assicuratore che ha pagato l'indennita al danneggiato comunica al terzo responsabile del danno l'avvenuto versamento della somma e manifesta, contestualmente, la volonta di esercitare il diritto di surrogazione, l'assicurato non e piu legittimato, limitatamente alla suddetta somma, a pretendere dal terzo responsabile il risarcimento, essendosi la relativa legittimazione trasferita, nei limiti derivanti dalla surrogazione, all'ente assicuratore. (Conf 1349/64).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)