Sez. 2, Sentenza n. 1769 del 09/03/1983 (Rv. 426612 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO - VALUTAZIONE - POTERI DEL GIUDICE DI MERITO - MOTIVAZIONE.*
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO - VALUTAZIONE - POTERI DEL GIUDICE DI MERITO - MOTIVAZIONE.*
La non scarsa importanza dell'inadempimento è elemento che attiene al fondamento della relativa domanda di risoluzione del contratto e, di conseguenza, il giudice adito con la predetta domanda non può limitarsi ad accertare soltanto l'esistenza dell'inadempimento, ma, deve, anche d'ufficio, controllare in relazione alle contrapposte deduzioni delle parti, e comunque in base agli Atti, se lo inadempimento accertato presenti i requisiti d'importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra parte, tali da giustificarne la richiesta risoluzione, dando ragione dell'eseguito controllo con opportuna, sufficiente motivazione. (Conf 4457/82, mass n 422449; (Conf 5424/81, mass n 416130).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1455
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)