Sez. 2, Sentenza n. 1138 del 20/04/1971 (Rv. 351241 - 01)
LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - FINESTRE - VEDUTA - SERVITU DI VEDUTA - IN GENERE - PORTAFINESTRA - SERVITU - SUSSISTENZA - PRESUPPOSTI - UTILITAS - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - FINESTRE - VEDUTA - SERVITU DI VEDUTA - IN GENERE - PORTAFINESTRA - SERVITU - SUSSISTENZA - PRESUPPOSTI - UTILITAS - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
La normale destinazione di una porta e quella di consentire l'accesso, tuttavia nulla esclude che la stessa, come nel caso di una portafinestra, possa dar luogo a veduta quando, per chiari ed univoci segni e per la speciale situazione di fatto, risulti normalmente destinata anche all'Esercizio di una veduta. Ai fini della affermazione del requisito della utilitas di detta servitu occorre far riferimento al fondamento obiettivo e reale della veduta stessa, sia dal lato attivo che passivo, nel senso che essa deve costituire un vantaggio diretto del fondo dominante, vantaggio che, oltre che della amenita, puo essere rappresentato anche dalla semplice comodita e, persino, dalla possibilita di esercitare vigilanza a difesa del proprio fondo. (sulla prima parte, V 2667'63' 1682'67, mass n 328510' 51'68, mass n 330861).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 900
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)