Sez. 1, Sentenza n. 9539 del 12/06/2012 (Rv. 623266 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - COMPARSA - CONCLUSIONALE | Regime anteriore alla legge n. 353 del 1990 - Appello - Deposito tempestivo anteriore all'udienza di discussione - Omessa considerazione da parte del giudicante - Nullità della sentenza - Configurabilità - Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - COMPARSA - CONCLUSIONALE
È nulla la sentenza emessa dal giudice di appello in violazione del principio del contraddittorio, in quanto sia stato per errore considerato tardivo il deposito della comparsa conclusionale, sebbene effettuato nel rispetto del termine di dieci giorni liberi prima dell'udienza di discussione, ai sensi degli artt. 352 e 190 cod. proc. civ. (nella formulazione, applicabile "ratione temporis", anteriore alla loro sostituzione operata rispettivamente dagli artt. 57 e 24 della legge 26 novembre 1990, n. 353), essendo in tal modo precluso al difensore di svolgere nella sua completezza il diritto di difesa.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 190, Cod. Proc. Civ. art. 352 CORTE COST., Legge 26/11/1990 num. 353 art. 24, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 57
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)