Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7760 del 05/04/2011 (Rv. 617287 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - COMPARSA - CONCLUSIONALE | Appello - Decisione della causa senza assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica - Nullità della sentenza - Sussistenza - Ricorso per cassazione - Art. 360 - bis cod. proc. civ. - Applicabilità - Limiti - Indicazione delle argomentazioni che sarebbero state sviluppate - Necessità - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - COMPARSA - CONCLUSIONALE
Ove il giudice di appello abbia deciso la causa senza assegnare alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ciò si traduce in nullità della sentenza; tale nullità - comportando il mancato esercizio del diritto di difesa e la violazione del contraddittorio, principio cardine del giusto processo - è deducibile nel giudizio di cassazione ai sensi dell'art. 360-bis, n. 2), cod. proc. civ., per le cause alle quali è applicabile, "ratione temporis", la novella legislativa di cui alla legge 18 giugno 2009, n. 69; né è necessario, al riguardo, che la parte indichi se e quali argomenti avrebbe potuto svolgere ove le fosse stato concesso il termine per il deposito della comparsa conclusionale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 190, Cod. Proc. Civ. art. 352 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 bis n. 2, Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Legge 18/06/2009 num. 69 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)