Sez. 3, Sentenza n. 5482 del 19/06/1997 (Rv. 505297 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - UDIENZA - DISCUSSIONE DELLA CAUSA | Comparsa conclusionale - Diritto della parte di fruire di un intervallo idoneo a consentirle il rispetto del termine di dieci giorni liberi dall'udienza di discussione - Sussistenza di tale diritto con riguardo alla sola udienza fissata originariamente dall'istruttore - Rinvio di tale udienza - Intervallo, rispetto all'udienza originariamente fissata, insufficiente per consentire il deposito nel termine sopraindicato - Nullità del procedimento - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - UDIENZA - DISCUSSIONE DELLA CAUSA
Al termine di dieci giorni liberi per la comunicazione della comparsa conclusionale, fissato per il giudizio di primo grado e per l'appello, rispettivamente dagli 190 e 352 cod. proc. civ. (nel testo vigente prima delle modifiche introdotte dalla legge 26 novembre 1990, n. 353) le parti hanno diritto in occasione della rimessione della causa al collegio per la prima volta ad opera dell'istruttore, mentre nel caso di rinvio, per qualsiasi ragione, dell'udienza di discussione ad altra successiva, non sussiste alcun dovere del giudice di fissare la data di quest'ultima in modo da consentire alla parte che non lo abbia fatto precedentemente di depositare prima di dieci giorni liberi dalla nuova udienza la propria comparsa conclusionale (ferma l'ammissibilità di un tale deposito nel caso in cui il rinvio sia discrezionalmente disposto ad un'udienza congruamente differita nel tempo). Ne consegue che quando l'intervallo fra l'udienza originariamente fissata e quella di rinvio non consenta con riferimento a quest'ultima il rispetto del termine sopraindicato la parte che non abbia depositato la propria comparsa tempestivamente rispetto alla data dell'udienza originariamente stabilita non può utilmente eccepire la nullità del procedimento, per esserle stato precluso l'esercizio di un diritto, essendone già decaduta per la precedente sua inerzia.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 190, Cod. Proc. Civ. art. 352 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)