Sez. 3, Sentenza n. 5941 del 18/12/2000 Ud. (dep. 13/02/2001) Rv. 218701 - 01
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - DEL DIFENSORE | Adesione a sciopero degli avvocati - Presenza del difensore di fiducia - Preliminare dichiarazione di contumacia dell'imputato - Avviso orale del rinvio - Efficacia per l'imputato contumace.
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - DEL DIFENSORE
Nell'ipotesi di astensione degli avvocati dalle udienze, qualora alla prima udienza si prenda atto in presenza del difensore di fiducia dell'assenza ingiustificata dell'imputato e se ne dichiari la contumacia, disponendo solo successivamente il rinvio per l'astensione del difensore, l'avviso orale del rinvio sostituisce la citazione per l'imputato dichiarato contumace, atteso che questi è rappresentato in dibattimento dal difensore ex art. 487 c.p.p.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 487 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 487 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 477 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 477 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)