Sez. 5, Sentenza n. 13260 del 27/01/2005 Ud. (dep. 12/04/2005) Rv. 231489 - 01
GIUDIZIO (Cod. proc. pen. 1988) - DIBATTIMENTO - atti introduttivi - contumacia dell'imputato - ordinanza dichiarativa - IN GENERE | Difensore assente per adesione ad uno sciopero di categoria - Dichiarazione di contumacia prima del rinvio dell'udienza - Nullità dell'ordinanza - Sussistenza.
GIUDIZIO (Cod. proc. pen. 1988) - DIBATTIMENTO - atti introduttivi - contumacia dell'imputato - ordinanza dichiarativa - IN GENERE
La dichiarazione di contumacia non può essere validamente pronunciata se il giudice non provvede preliminarmente a sentire le parti sulla regolare costituzione del rapporto processuale. La relativa ordinanza è quindi affetta da nullità relativa, per violazione del diritto di difesa, quando manchi l'interlocuzione del difensore presente, mentre la nullità è assoluta quando il difensore sia assente. (Fattispecie nella quale il difensore di fiducia, non comparso all'udienza, aveva previamente comunicato la propria adesione ad uno sciopero di categoria, e la contumacia era stata dichiarata senza provvedere alla sua sostituzione con altro difensore).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 181, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 quater CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 484 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)