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Sez. 5, Sentenza n. 1841 del 11/01/2000 Ud. (dep. 17/02/2000) Rv. 215751 - 01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - CONTUMACIA DELL'IMPUTATO - IN GENERE | Adesione del difensore di ufficio allo sciopero proclamato dalla categoria - Rinvio del dibattimento - Prima della dichiarazione di contumacia - Necessità - Illegittima dichiarazione di contumacia - Nullità della stessa, degli atti conseguenti e della sentenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2000-01-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/215751-01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - CONTUMACIA DELL'IMPUTATO - IN GENERE

Sussiste nullità assoluta della dichiarazione di contumacia (e, quindi, del giudizio e della sentenza pronunciata al suo esito)nel caso in cui, nonostante l'adesione del difensore all'astensione dalle udienze, proclamata dagli organi della categoria professionale, il provvedimento sia stato emesso preliminarmente, con conseguente omessa notificazione del decreto di citazione per la nuova udienza. Ciò in quanto, il provvedimento che dichiara la contumacia deve comunque essere successivo al controllo, da parte del giudice, della regolarità della notifica del decreto di citazione, attività cui il difensore, se astenuto, non ha potuto partecipare, con conseguente violazione del diritto di difesa, causa di nullità assoluta. (Fattispecie in cui il difensore di ufficio aveva dichiarato di aderire all'astensione, facendo, in tal modo, venir meno ogni assistenza all'imputato. La Cassazione, nell'enunciare il principio sopra riportato, ha precisato che nessun rilievo ha assunto il visto "per presa visione" -relativo alla dichiarazione di contumacia- apposto dal difensore di fiducia, pure astenutosi, ma presentatosi tardivamente in aula).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 lett. C CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 486 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 486 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 487 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 487 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)