Sez. 1, Sentenza n. 4450 del 25/11/1976 (Rv. 383169 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - CAUSE ESCLUSE DALLA SOSPENSIONE - CAUSE URGENTI - NOZIONE - CAUSA DI DIVORZIO - INCLUSIONE - INAMMISSIBILITA.*
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - CAUSE ESCLUSE DALLA SOSPENSIONE - CAUSE URGENTI - NOZIONE - CAUSA DI DIVORZIO - INCLUSIONE - INAMMISSIBILITA.*
La natura urgente della causa, ai fini della sospensione dei termini nel periodo feriale, puo ravvisarsi (stante il richiamo contenuto nell'art 3 della legge 7 ottobre 1969 n 742) solo per le cause previste dall'art 92 dell'ordinamento giudiziario, fra le quali si annoverano quelle aventi per oggetto la corresponsione di alimenti, ed, in genere, quelle rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti. Non ricorrono tali presupposti in una controversia concernente lo scioglimento del matrimonio, nemmeno sotto il profilo della richiesta dell'assegno di divorzio, dovendosi negare la natura alimentare dell'assegno stesso, e non potendosi includere fra le cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti, quella in cui manchi l'apposita dichiarazione d'urgenza, fatta con decreto del giudice competente. (Conf 41/76, mass n 378660).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 4 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)