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Sez. 1, Sentenza n. 41 del 09/01/1976 (Rv. 378660 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE - LIMITI - CAUSE URGENTI - NOZIONE - CAUSE PER ALIMENTI - INCLUSIONE - CAUSE PER ASSEGNO DI DIVORZIO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1976-01-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/378660-01

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE - LIMITI - CAUSE URGENTI - NOZIONE - CAUSE PER ALIMENTI - INCLUSIONE - CAUSE PER ASSEGNO DI DIVORZIO - ESCLUSIONE.*

La natura urgente della causa, ai fini della sospensione dei termini nel periodo feriale, puo ravvisarsi solo per le cause previste dall'art 92 dell'ordinamento giudiziario, fra le quali quella avente per oggetto la corresponsione di alimenti ed in genere quelle rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti. Non ricorrono i predetti presupposti in una controversia riguardante l'assegno di divorzio, ne sotto il primo profilo, dovendosi escludere una natura alimentare dell'assegno stesso, ne sotto il secondo, ove manchi la dichiarazione di urgenza, che deve essere fatta dal giudice competente, con decreto.*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 2 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)