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Sez. L, Sentenza n. 1321 del 22/02/1983 (Rv. 426120 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - TERMINE - DETERMINAZIONE INDIRETTA - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1983-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/426120-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - TERMINE - DETERMINAZIONE INDIRETTA - AMMISSIBILITÀ.*

Il termine apposto al contratto di lavoro, sempreché sussistano le condizioni previste dall'art. 1, secondo comma, della legge 18 aprile 1962 n. 230, può essere determinato anche indirettamente, con riferimento, cioè, ad un evento futuro di cui sia certa solo la verificazione e non anche il momento preciso di questa. (nella specie, la sentenza impugnata - confermata dalla S.C. - aveva ritenuto come assunzioni a termine indirettamente determinato quelle operate ai sensi del terzo comma dell'art. 17 del C.C.n.L. 22 luglio 1976 per i dipendenti delle casse di risparmio, per far fronte ad esigenze stagionali di personale in località turistiche nonché a carenze di personale nel periodo di espletamento di concorsi per la copertura di posti vacanti, e aveva affermato, inoltre, che le stesse assunzioni fossero da reputarsi a tempo indeterminato, in quanto invalidamente sottoposte a termine, non essendo le previsioni della disposizione collettiva riconducibili ad alcuna delle ipotesi consentite dall'art. 1 della legge n. 230 del 1962). (V 301/75, mass n 373525).*

Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1, Contr. Coll. 22/07/1976 num. 17

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)