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Sez. L, Sentenza n. 7173 del 29/11/1983 (Rv. 431781 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - DETERMINAZIONE DEL TERMINE IN MODO INDIRETTO - AMMISSIBILITÀ - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1983-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/431781-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - DETERMINAZIONE DEL TERMINE IN MODO INDIRETTO - AMMISSIBILITÀ - FATTISPECIE.*

Il termine apposto al contratto di lavoro, sempreché sussistano le condizioni previste dall'art. 1, secondo comma della legge n. 230 del 1962, può essere determinato anche indirettamente, con riferimenti, cioè, ad un evento futuro di cui sia certa solo la verificazione e non anche il momento preciso di questa. (nella specie, sancendo tale principio, la suprema Corte ha confermato la sentenza con la quale i giudici del merito avevano ritenuto come assunzioni a termine indirettamente determinato quelle operate, ai sensi del terzo comma dell'art. 17 del C.C.n.L. 22 luglio 1976 per i dipendenti delle casse di risparmio, per far fronte a carenze di personale nel periodo di espletamento dei concorsi per la copertura dei posti vacanti, ed avevano inoltre affermato che le stesse assunzioni erano da reputare a tempo indeterminato, in quanto invalidamente sottoposte a termine, non essendo le Disposizioni della suddetta norma collettiva riconducibili ad alcuna delle ipotesi consentite dall'art. 1 della legge n. 230 del 1962). (V 301/75, mass n 373525; (Conf 1321/83, mass n 426120; (Conf 3653/83, mass n 428554).*

Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1, Contr. Coll. 22/07/1976 num. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)