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Sez. 1, Sentenza n. 11275 del 15/10/1992 (Rv. 478952 - 01)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Concordato preventivo - Effetti - In genere | Concordato preventivo - Efficacia - Estensione all'azionista unico - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1992-10-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/478952-01

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Concordato preventivo - Effetti - In genere

L'estensione dell'efficacia del concordato preventivo della società ai soci illimitatamente responsabili - stabilita dall'ultimo comma dell'art. 184 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 - opera nel solo caso in cui l'illimitata responsabilità del socio si ponga in connessione col tipo di società di cui questi fa parte e non anche quando consegua alla qualità di azionista unico, propria del medesimo, trattandosi, in tal caso, di una deroga al principio dell'esclusiva responsabilità sociale disposta dalla legge (art. 2362 cod. civ.) al fine di evitare l'abuso della personalità giuridica della società.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2362, Legge Falliment. art. 184 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 184 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)