Sez. 1, Sentenza n. 10129 del 14/05/2005 (Rv. 581330 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - CONCORDATO - IN GENERE | Concordato liquidatorio - Effetti - Responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali dell'unico azionista ex art. 2362 cod. civ. (nel testo anteriore alla riforma del 2003) - Sopravvivenza al concordato - Esclusione - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - CONCORDATO - IN GENERE
In tema di liquidazione coatta amministrativa, l'art. 214 della legge fallimentare (R.D. 24 marzo 1942, n. 267) non riproduce la disposizione dell'art. 135, secondo comma, della medesima legge, per cui, a differenza di quanto accade nel concordato fallimentare ed anche nel concordato preventivo (art. 184, primo comma, ultima parte legge fall.), la responsabilità dell'unico azionista per le obbligazioni sociali, sancita dall'art. 2362 cod. civ. (nel testo anteriore alla riforma del 2003), non sopravvive alla liberazione della società debitrice conseguente all'esecuzione del concordato liquidatorio. Peraltro, la disciplina del predetto art. 2362 presuppone la mancanza di una pluralità di soci in senso giuridico e non economico, e non è, pertanto, suscettibile di applicazione analogica in ipotesi diverse da quella espressamente prevista, come nel caso di appartenenza economica della società ad un unico soggetto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2325, Cod. Civ. art. 2362, Cod. Civ. art. 2740, Legge Falliment. art. 135 com. 2, Legge Falliment. art. 184 com. 1, Legge Falliment. art. 214
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)