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Sez. 1, Sentenza n. 4111 del 28/04/1994 (Rv. 486402 - 01)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Concordato preventivo - Effetti - In genere | Concordato preventivo - Efficacia - Estensione all'unico azionista - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1994-04-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/486402-01

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Concordato preventivo - Effetti - In genere

L'estensione dell'efficacia del concordato preventivo di una società ai soci illimitatamente responsabili, con il beneficio della cosiddetta loro "sdebitazione" (art. 184, comma secondo, legge fall.), opera solo nei casi in cui l'illimitata e solidale responsabilità derivi, dal tipo legale prescelto all'atto della costituzione della società, per tutti i soci (come nella società in nome collettivo) o per una categoria di essi (come nella società in accomandita) e comporta anche l'assoggettabilità di detti soci al fallimento; non si verifica, invece, quando la illimitata responsabilità sia ricollegata dalla legge a situazioni contingenti, quale quella dell'unico azionista, regolata dall'ordinamento in deroga al principio della esclusiva responsabilità della società di capitali (art. 2362 cod. civ.) e rispetto alla quale non è estensibile il fallimento della società.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2362, Legge Falliment. art. 147 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 147 CORTE COST., Legge Falliment. art. 184 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 184 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)