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Sez. 2, Sentenza n. 2219 del 05/04/1984 (Rv. 434260 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITÀ - DECLARATORIA IN PRIMO GRADO DELLA INAMMISSIBILITÀ DI UNA DOMANDA NUOVA - CONTESTAZIONE SOTTO IL PROFILO DELL'ACCETTAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - MEZZI - SPECIFICAZIONE NELL'ATTO DI APPELLO - NECESSITÀ - DEDUZIONE COME ECCEZIONE NEL CORSO DEL GIUDIZIO DI SECONDO GRADO - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1984-04-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/434260-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITÀ - DECLARATORIA IN PRIMO GRADO DELLA INAMMISSIBILITÀ DI UNA DOMANDA NUOVA - CONTESTAZIONE SOTTO IL PROFILO DELL'ACCETTAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - MEZZI - SPECIFICAZIONE NELL'ATTO DI APPELLO - NECESSITÀ - DEDUZIONE COME ECCEZIONE NEL CORSO DEL GIUDIZIO DI SECONDO GRADO - INAMMISSIBILITÀ.*

Con riguardo alla sentenza di primo grado, che abbia dichiarato inammissibile una domanda nuova, l'appellante, al fine di contestare tale statuizione sotto il profilo della ricorrenza di una accettazione del contraddittorio sulla domanda medesima, è tenuto a sollevare specificamente la relativa questione nell'atto di gravame, atteso che essa esula dalla mera eccezione, proponibile nel corso del giudizio di secondo grado, e configura motivo di impugnazione, soggetto alla disciplina dell'art. 342 cod. proc. civ.. (V 2747/83, mass n 427661; (V 2413/81, mass n 413182).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)