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Sez. 3, Sentenza n. 2747 del 21/04/1983 (Rv. 427661 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE - MANCATA SPECIFICA DEDUZIONE NEI MOTIVI D'APPELLO - PRECLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-04-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/427661-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE - MANCATA SPECIFICA DEDUZIONE NEI MOTIVI D'APPELLO - PRECLUSIONE.*

La facoltà dell'appellante di proporre in Sede di gravame nuove eccezioni trova una insormontabile preclusione nella mancata specifica formulazione di tali eccezioni nei motivi di appello, che delimitano l'ampiezza del dibattito del giudizio di secondo grado. (Conf 538/74, mass n 368302; (Conf 242/72, mass n 356045).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)