Sez. 2, Sentenza n. 2413 del 23/04/1981 (Rv. 413182 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
La proposizione, da parte dell'appellante, di eccezioni nuove nel giudizio di secondo grado deve, per essere rituale e quindi ammissibile, effettuarsi con l'atto di appello. (Conf 5766/79, mass n 402400; (Conf 4058/77, mass n 387741; (Conf 3583/77, mass n 387183).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)