Sez. 6, Sentenza n. 1626 del 28/04/1995 Cc. (dep. 16/06/1995) Rv. 201838 - 01
Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - Riesame - Procedimento | Norme concernenti lo svolgimento della discussione in dibattimento - Applicabilità - Esclusione - Diritto di replica - Esclusione - Diritto dell'imputato e del difensore di avere la parola per ultimo - Esclusione.
Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - Riesame - Procedimento
Non è invocabile nella procedura camerale l'operatività della disciplina prevista, per lo svolgimento della discussione in dibattimento, dall'art. 523 cod. proc. pen., secondo cui è possibile la replica ed, in ogni caso, l'imputato e il difensore non devono avere la parola per ultimi. Il richiamo a tale norma non è pertinente, diverse essendo la struttura e la finalità della procedura camerale, che ha natura incidentale, strumentale e provvisoria (vale a dire, allo stato degli atti), da quelle del dibattimento, che rappresenta il momento della piena cognizione ed ha carattere definitivo. (Fattispecie in tema di procedimento di riesame di misura cautelare personale).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 523, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 523
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)