Sez. 1, Sentenza n. 3630 del 17/05/2000 Cc. (dep. 13/06/2000) Rv. 216175 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONE - PROCEDIMENTO | Applicabilità della disciplina stabilita per la discussione nel dibattimento - Esclusione - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONE - PROCEDIMENTO
Nella procedura camerale non opera la disciplina prevista per la discussione nel dibattimento, non essendo estensibile alla prima quanto prevede l'art. 523 cod. proc. pen. per l'ordine della discussione finale nel giudizio di cognizione. (Fattispecie nella quale il ricorrente aveva lamentato l'intempestività delle conclusioni del P.M., intervenuto, nella procedura conseguente ad appello cautelare, dopo il difensore).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 523, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 523
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)