Sez. 6, Sentenza n. 19810 del 13/02/2009 Cc. (dep. 09/05/2009) Rv. 243853 - 01
INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - OPPOSIZIONE DELLA PERSONA OFFESA | Diritto di replica del difensore della persona offesa - Ammissibilità - Esclusione - Ragione.
INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - OPPOSIZIONE DELLA PERSONA OFFESA
In sede di opposizione alla richiesta di archiviazione, il difensore della persona offesa non può invocare il diritto di replica alle dichiarazioni rese dalla parte avversaria, non potendosi ritenere applicabile nelle procedure camerali la disciplina prevista per lo svolgimento della discussione in dibattimento.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 410 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 523 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 614 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)