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Sez. L, Sentenza n. 3106 del 12/04/1990 (Rv. 466637 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - IMPIEGATO PRIVATO - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE CON L'OPERAIO, DISTINZIONI) - CARATTERE INTELLETTUALE O MANUALE DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA - IRRILEVANZA - CONSEGUENZE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1990-04-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/466637-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - IMPIEGATO PRIVATO - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE CON L'OPERAIO, DISTINZIONI) - CARATTERE INTELLETTUALE O MANUALE DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA - IRRILEVANZA - CONSEGUENZE - FATTISPECIE.*

Ai fini della distinzione tra la categoria operaia e quella impiegatizia (da effettuarsi anche alla stregua della specifica disciplina contrattuale applicabile al rapporto), non è decisivo il carattere intellettuale o manuale dell'attività lavorativa ma il grado di collaborazione del lavoratore con l'imprenditore, con la conseguenza che deve definirsi operaio chi esplica attività che ineriscono al processo produttivo e si mantengono nella sfera della semplice esecuzione e non implicano Esercizio di discrezionalità o di poteri decisionali, senza che tale attività possa assumere carattere impiegatizio per il semplice fatto di non essere esclusivamente manuale o perché involga un qualche compito di vigilanza o di controllo su altri operai in ordine agli aspetti meramente esecutivi del lavoro; va, invece, definito impiegato colui che svolge un'opera inerente al processo organizzativo tecnico-amministrativo dell'impresa e riconducibile a quei compiti di organizzazione, promozione, direzione e vigilanza che sono concettualmente propri dell'imprenditore. (nella specie la S.C. ha confermato la pronuncia del giudice del merito che aveva ritenuto che fossero da inquadrare nella categoria operaia, e non già impiegatizia, alcuni lavoratori che, in quanto guardiani addetti alla portineria e alla vigilanza, svolgevano sporadicamente anche elementari mansioni accessorie di registrazione del transito di automezzi). (Conf 4857/86, mass n 447555; (Conf 2306/86, mass n 445437).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)