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Sez. L, Sentenza n. 2306 del 03/04/1986 (Rv. 445437 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - IMPIEGATO PRIVATO E DI ENTE PUBBLICO ECONOMICO - IN GENERE - OPERAIO - IN GENERE - DISTINZIONE.*
Stato
decisa il 1986-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/445437-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - IMPIEGATO PRIVATO E DI ENTE PUBBLICO ECONOMICO - IN GENERE - OPERAIO - IN GENERE - DISTINZIONE.*

L'elemento distintivo tra la categoria impiegatizia e quella operaia (previste dall'art. 2095 cod. civ.) consiste, non già nel carattere rispettivamente intellettuale o manuale dell'attività svolta, ma nel tipo e nel grado della collaborazione con lo imprenditore, che per l'impiegato, a differenza che per l'operaio, si caratterizza non come generico apporto all'attività imprenditoriale di produzione o di scambio, ma come contributo idoneo ad integrare ed eventualmente a sostituire l'opera propria, tecnica o amministrativa, dell'imprenditore e quindi come cooperazione con quest'ultimo nei compiti di organizzazione, propulsione e direzione dell'impresa e dell'attività aziendale. (V 1032/85, mass n 439179; (V 445/84, mass n 432673).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)